Per questo argomento, è il contratto ad avere la prima parola: per tale motivo, gli accordi scritti dovrebbero essere i più completi possibili, prevedendo tutte le ipotesi in tal senso, al fine di evitare future controversie tra le parti.
Se, invece, il contratto non prevede la regolamentazione delle spese per la sostituzione del contatore d’ acqua, dovrai basarti su quanto dispone la legge, applicando la norma astratta al caso specifico.
Le riparazioni non disciplinate dalla legge, o da casi trattati dalla giurisprudenza, sono sempre soggette a problemi interpretativi: mentre, da un lato, il proprietario può rivendicare l’ uso prolungato fatto dall’ inquilino sulla cosa, dall’ altra, l’ inquilino può reclamare la natura obsoleta dell’ oggetto da sostituire.
Con riguardo alla sostituzione del contatore dell’ acqua, spetterà al proprietario dell’ immobile sostenere la spesa, a meno che il bene da sostituire non risulti manomesso ad opera dell’ inquilino. In quest’ ultimo caso, sarà onere dell’ affittuario rimpiazzare il contatore guasto, con altro nuovo.
Questa regola viene estrapolata dal Codice civile che, tra i vari obblighi, stabilisce quello, per il proprietario, di mantenere l’ immobile nella condizione utile all’ uso convenuto. Ovvio che, se non funziona il contatore dell’ acqua, il fornitore dei servizi idrici non potrà contabilizzare i consumi dell’ appartamento affittato. Questo malfunzionamento renderebbe l’ immobile non congruo all’ utilizzo pattuito, in quanto, nel tempo, porterebbe all’ addebito non veritiero di quote acqua, magari basato su stime, per la mancata rilevazione effettiva dei consumi. Essendo l’ immobile privo di reale servizio per l’ addebito dei consumi acqua, lo stesso isulterebbe essere un immobile non consono all’ uso abitativo convenuto. Per tanto, ne deriva la conclusione che il proprietario sarà costretto a pagare i costi per la sostituzione del contatore rotto.
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